La circolare 6/E/2020, pubblicata il 23 marzo dall’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento ai procedimenti di accertamento con adesione, alla luce della sospensione dei termini disposta con il D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”).
Il suddetto decreto ha introdotto, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici, infatti l’articolo 67, al comma 1, stabilisce che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Lo stesso articolo, poi, dispone la proroga biennale dei termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre di quest’anno.
Il successivo articolo 83, invece, prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
La circolare 6/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento ai procedimenti di accertamento con adesione, debba trovare applicazione il più breve termine fissato dall’articolo 83 D.L. 18/2020, del 15 aprile 2020.
La circolare fornisce un chiarimento riguardante poi la possibile sovrapposizione del periodo di sospensione disposto dal Decreto Cura Italia con la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione del contribuente”, proponendo il seguente esempio.
Si ipotizzi che ad un contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento in data 21 gennaio e che, in data 20 febbraio 2020, lo stesso abbia presentato istanza di accertamento con adesione.
Al fine di individuare il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione occorre evidenziare quanto segue:
- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 dei 60 giorni previsti per la proposizione del riscorso;
- dal 20 febbraio decorrono i 90 giorni di sospensione ordinariamente previsti in caso di istanza di accertamento con adesione dall’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997;
- dal 9 marzo al 15 aprile opera la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020, ragione per cui, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90, e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile.
Quindi nell’esempio il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade quindi il 27 luglio 2020.
La circolare 6/E/2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche nel corso del periodo di sospensione, nel caso in cui vi sia un concreto e condiviso interesse a svolgere e concludere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile farlo, seguendo la procedura di seguito sintetizzata:
- il contribuente (o il rappresentante) deve inviare, a mezzo pec o mail, copia di un proprio documento di identità (eventualmente accompagnato dalla procura, se non in possesso dell’ufficio), indicando il numero e l’intestazione dell’utenza telefonica o l’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
- svolgimento del contraddittorio telefonico o per videoconferenza, con redazione del verbale del contraddittorio;
- invio tramite pec o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione, al fine di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale;
- dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione da parte del contribuente o del suo rappresentante, scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite pec o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale (è comunque possibile utilizzare la firma digitale);
- stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’ufficio, anche ricorrendo alla firma digitale;
- invio via pec o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.
La circolare chiarisce che suddetta procedura potrà essere adottata non solo nell’ambito degli accertamenti con adesione, ma, più in generale, in ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente, con gli eventuali, necessari, adattamenti.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è prevista alcuna sospensione per il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.