Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Dl Cura Italia) in corso di pubblicazione in Gazzetta Uffialiate, introduce la Cassa in deroga per tutto il territorio nazionale di cui usufruiranno le piccole aziende fino a 5 dipendenti .
La Cig in deroga si applica ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Pertanto a questo punto la Cig riguarda anche le piccole aziende fino a 5 dipendenti, ma anche le grandi che hanno solo la Cigs.
Adesso entrano in giuoco le competenze delle Regioni e alle Province autonome che dovranno sottoscrivere un accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con i sindacati. Non quindi un accordo con le singole aziende bensì un accordo quadro regionale, attrav erso il quale si comprenderanno le procedure che le aziende dovranno adottare per usufruire della Cig in deroga.
Anche nel caso di Cassa Integrazione in Deroga, il periodo massimo concedibile non può essere superiore a nove settimane, settimane per le quali per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Inoltre le unità produttive che sono nelle ex zone rossa o gialla, possono continuare a richiedere l’integrazione salariale sulla base del decreto 9/2020 fino a esaurimento fondi. Mentre per le unità produttive situate nel resto del territorio nazionale la cassa in deroga è consentita nel rispetto nel decreto legge approvato ieri.
Mentre invece per le aziende già coperte da Cigo e Fis-assegno ordinario, la nuova disciplina contenuta nel decreto legge Cura Italia, prevede che i datori di lavoro che quest’anno sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al coronavirus, possono presentare domanda di cassa integrazione, per periodi decorrenti dal 23 febbraio, di durata massima di nove settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.
Il decreto infine, introduce anche 12 giorni di congedi straordinari e la previsione della malattia in caso di quarantena e sorveglianza domiciliare.