E’ stato firmato il DPCM del 22 marzo 2020, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, con il quale si provvede ad una ulteriore stretta nellachiusura delle attività produttive, individuando, allalegato che pubblichiamo, la lista delle attività che sono considerate essenziali al paese.
Nello stesso si legge che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospese tutte le attivita produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attivita professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attivita commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 pue essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito it Ministro dell’economia e delle finanze;
b) e fatto divieto a tulle le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pub-blici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conse-guentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito it rientro presso it proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;c) le attivita produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita a distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attivita che sono funzionali ad assicurare la continuity delle filiere delle attivita di cui all’allegato 1, nonche dei servizi di pubblica utility e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e ubicata l’attivita produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita consentite; it Prefetto pu6 sospendere le predette attivita qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita, essa e legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attivita che erogano servizi di pubblica utility, nonche servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonche dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modality da remoto nei limiti attualmente consentiti;
f) e sempre consentita l’attivita di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche di prodotti agricoli e ali-mentari. Resta altresi consentita ogni attivita comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
g) sono consentite le attivita degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e ubicata l’attivita produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto pu6 sospendere le predette attivita qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita, essa e legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non 6 soggetta a comunicazione l’attivita dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
h) sono consentite le attivita dell’ industria dell’aerospazio e della difesa, nonche le altre attivita di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita produttive.
2. II Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi ii Presidente della regione o della Provincia autonoma, it Ministro dell’intemo, it Ministro dello sviluppo economico, it Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attivita non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per it contrasto e it contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto it 14 marzo 2020 fra it Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attivita sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita necessarie alla sospensione entro it 25 marzo 2020, compresa la spedizione della coerce in giacenza.
Art. 2.(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.