Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Dl Cura Italia) in corso di pubblicazione in Gazzetta Uffialiate, stabilisce la sospensione vari differimenti o proroghe.
MINI PROROGA DEI VERSAMENTI PER TUTTI
Per tutti i contribuenti mini proroga di 4 giorni al 20 marzo 2020 per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER CARTELLE DI PAGAMENTO
Per tutti i contribuenti sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI
Per gli adempimenti fiscali, quali invio dichiarativi, che scadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020 c’è una sospensione.
Pertanto, a titolo di esempio, la dichiarazione Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile si potrà presentare entro il 30 giugno 2020.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI CON RICAVI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO
Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 vengono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria.
Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori 2 milioni di euro i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
Nulla cambia per il saldo Iva 2019, il cui termine ordinario è scaduto ieri, 16 marzo, ma che si può ancora pagare entro il 20 marzo, i contribuenti che non beneficiano di alcuna sospensione, anche perché con ricavi o compensi superiori a 2milioni di euro nel 2019, possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme (Iva più aumenti dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI CON RICAVI E COMPENSI NON SUPERIORI A 400 MILA EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA 2019
Per i Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020,non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate,a decorrere dal mese di maggio 2020.
Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale tra le parti.