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Sospensione per lavoro irregolare: l’INL chiarisce i tempi della formazione e le condizioni per la revoca

La Nota n. 2377 del 27 ottobre 2026 fornisce istruzioni operative al personale ispettivo sugli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, con particolare attenzione alla regolarizzazione dei lavoratori e alle regole specifiche per il settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, ha fornito indicazioni operative in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di assicurare uniformità di comportamento da parte del personale ispettivo durante gli accertamenti sugli obblighi formativi a carico dei datori di lavoro.

Le indicazioni intervengono, in particolare, sul momento di avvio e completamento della formazione, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La nota chiarisce inoltre le modalità di verifica degli adempimenti in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare e le regole applicabili alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Formazione da avviare all’assunzione e sospensione per lavoro nero

L’INL ricorda che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione deve essere erogata «in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, nel caso di somministrazione di lavoro».

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevedeva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione. Tale previsione, tuttavia, era stata interpretata come una possibilità di rinviare anche l’avvio della formazione. Il nuovo Accordo del 2025 ha eliminato questa disposizione, confermando la necessità di avviare tempestivamente il percorso formativo.

La nota interviene anche sulla sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Per ottenere la revoca del provvedimento, il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori sia gli obblighi in materia di salute e sicurezza, compresi formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.

Rispetto alle precedenti indicazioni della circolare INL n. 3/2021, che considerava sufficiente programmare la formazione in modo da concluderla entro 60 giorni, la nota n. 2377 aggiorna i criteri operativi: ai fini della revoca della sospensione è sufficiente che l’attività formativa sia programmata per concludersi nel più breve tempo possibile. Il verbale di prescrizione, invece, dovrà fissare un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per consentire la partecipazione ai corsi, senza fare più riferimento ai 60 giorni.

Settore turistico: formazione da completare entro 30 giorni

Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 1-bis del D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, prevede una “deroga” alla disciplina generale: la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono essere completati entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione.
L’INL precisa che resta fermo l’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo. In questi settori, quindi, il lavoratore può essere adibito all’attività anche prima della conclusione della formazione.

Se, durante un’ispezione effettuata nei primi 30 giorni, il datore di lavoro non dispone ancora degli attestati, dovrà dimostrare di aver avviato le attività necessarie per organizzare i corsi. A tal fine, possono essere utilizzate, tra l’altro, le comunicazioni con il soggetto formatore, le richieste di collaborazione agli organismi paritetici e le interlocuzioni con il docente o con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In assenza degli attestati o di documentazione idonea a dimostrare l’avvio del percorso, gli ispettori procederanno alla contestazione della violazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e all’emissione del verbale di prescrizione. La formazione dovrà essere completata nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione; per i contratti di durata inferiore, entro termini coerenti con la durata del rapporto.

La nota precisa infine che, in caso di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, per ottenere la revoca è sufficiente documentare la prenotazione di corsi destinati a concludersi entro 30 giorni dall’assunzione. Per attestare l’ottemperanza alla prescrizione, invece, occorre esibire gli attestati che comprovino l’effettivo completamento della formazione.
Resta fermo l’obbligo di informare i lavoratori prima del loro impiego, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008.

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