Rassegna normativa

Circolare INPS n.82 del 17.07.2024

Proroga fino al 31 dicembre 2024 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud). Indicazioni operative e istruzioni contabili


INDICE

1. Premessa

2. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla decontribuzione

3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens sezione . Rinvio

4. Istruzioni contabili

1. Premessa

L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

– in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;

– in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;

– in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La misura in trattazione è stata applicata, a partire dalla mensilità di luglio 2022, sulla base delle disposizioni della sezione 2.1 della comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF)[1].

L’esigenza di garantire la piena operatività della misura anche oltre il 31 dicembre 2023 ha portato le Autorità italiane a notificare alla Commissione europea le modifiche al regime di aiuto esistente.

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

Con la presente circolare si comunica che la Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in argomento fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024.

Con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Conseguentemente, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 –trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Al riguardo, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Conseguentemente, in forza della suddetta autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Da ultimo, si precisa, come previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, che, oltre alle modifiche notificate e sopra illustrate relative al periodo di fruizione della misura e alla conseguente potenziale platea dei soggetti beneficiari, non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.

Come previsto dalla citata decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:

  • 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Inoltre, si conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario[2], nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

2. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla decontribuzione

I datori di lavoro interessati che intendono fruire dell’agevolazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione . In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro che intendano fruire della Decontribuzione Sud devono, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento .

Pertanto, per esporre il beneficio spettante, come già illustrato con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, devono essere valorizzati all’interno di , , nell’elemento i seguenti elementi:

– nell’elemento deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– nell’elemento , dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento contenente la data di assunzione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L565”, avente il significato di “Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Nella mensilità di luglio 2024, quindi, può essere esposto il codice “DESU” sia con le modalità attualmente in uso, valorizzando con “N”, sia utilizzando le istruzioni fornite con la presente circolare.

Si fa altresì presente che la fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per il mese di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).


3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens sezione . Rinvio

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in argomento, si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto (cfr., da ultimo, il paragrafo 8 della citata circolare n. 90/2022).

4. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile della decontribuzione in esame, prorogata al 31 dicembre 2024 dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, deve avvenire al conto in uso GAW37159, istituito con la citata circolare n. 90/2022.

Al conto gestito dalla procedura di ripartizione contabile del DM vengono contabilizzate le somme soggette a sgravio ed esposte nella dichiarazione Uniemens con i codici conguaglio “L565” per il periodo corrente e “L571” per gli arretrati, secondo le istruzioni operative riportate al precedente paragrafo 2.

La rilevazione contabile dell’esonero spettante ai datori di lavoro che si avvalgono della dichiarazione Uniemens sezione “ListaPosPA” deve avvenire facendo uso del medesimo conto a cui sono attribuite le somme esposte con il codice recupero “36” di cui alla citata circolare n. 90/2022.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso deli oneri previsti dalla normativa, sono tenuti come di consueto dalla Direzione generale.


[1] Il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, adottato il 23 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 131 I del 24 marzo 2022), e successivamente modificato il 20 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 280 del 21 luglio 2022), è stato sostituito dalla Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, relativa al quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia in seguito all’aggressione della Russia all’Ucraina (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 426 del 9 novembre 2022). Successivamente, tale Quadro è stato modificato con la Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF- Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 101 del 17 marzo 2023), modificata dalla successiva Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1188 final del 21 novembre 2023 e, da ultimo, dalla Comunicazione della Commissione europea C(2024) 3113 final del 2 maggio 2024.

[2] Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dalla decontribuzione sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’ATECO 2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione ATECO 2007.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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