Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2023.
CIRCOLARE N. 15/E
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Roma, 25 giugno 2024
OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2023.
Divisione Contribuenti
Divisione Contribuenti
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INDICE
Premessa …………………………………………………………………………………………………. 3
1. Gli interventi normativi in materia di ISA ………………………………………….. 4
1.1. Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” . 4
1.1.1. Art. 5 – Riorganizzazione degli ISA …………………………………………… 4
1.1.2. Art. 6 – Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri
compilativi dei Modelli degli ISA ………………………………………………… 6
1.1.3. Art. 7 – Disponibilità dei programmi informatici per gli ISA ……… 7
1.1.4. Art. 14 – Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione
del visto di conformità………………………………………………………………… 8
2. La revisione biennale e gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per
il p.i. 2023 ………………………………………………………………………………………………… 9
2.1. La revisione biennale degli ISA ………………………………………………….. 9
2.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione …………………… 9
3. La modulistica …………………………………………………………………………………. 10
4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate…………………………….. 11
5. Il regime premiale ISA ……………………………………………………………………… 13
6. Ulteriori chiarimenti ………………………………………………………………………… 17
Appendice ……………………………………………………………………………………………… 20
3
Premessa
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per
garantirne l’uniformità di azione.
In particolare la circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità in
materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui all’articolo
9 bis decreto legge n. 50 del 2017 (di seguito “decreto ISA”) 1, in applicazione per
il periodo d’imposta 2023.
Al riguardo, il documento si apre con una breve rassegna delle norme
intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto
effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della legge 9 agosto 2023, n. 111
(«Delega al Governo per la riforma fiscale» – di seguito “Delega”).
Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche
una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti
normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali,
provvedimenti ecc.) oltre che per fornire riscontro a eventuali quesiti di interesse
generale pervenuti durante l’anno.
Vengono, quindi, illustrate le principali novità correlate alla metodologia di
elaborazione ed aggiornamento degli ISA.
Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di
aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere
adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si
riferiscono.
In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha
riguardato la revisione biennale di 88 indici, come prevede il comma 2 dell’art. 9
bis del citato decreto ISA, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al
fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023, anche
tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico
finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche, verificatesi nel predetto
periodo d’imposta.
Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli
adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda
parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che
contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono
effettuare per l’applicazione degli stessi.
1 Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo”.
4
1. Gli interventi normativi in materia di ISA
Si riporta, di seguito, una panoramica degli interventi normativi che,
direttamente o indirettamente, hanno avuto effetti sulla disciplina degli ISA2.
1.1. Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”
Con la Delega, è stata conferita delega al Governo per la revisione del
sistema tributario; in particolare, sulla base dell’articolo 16, recante principi e
criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli
adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui
consumi, è stato emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 recante
«Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti
tributari» (di seguito “decreto Adempimenti”).
In particolare, alcuni articoli della norma delegata hanno interessato gli ISA
sotto vari aspetti; di seguito sono riportati gli specifici articoli ed il relativo
contenuto.
1.1.1. Art. 5 – Riorganizzazione degli ISA
L’articolo 5 del decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis, del
decreto ISA, introducendo il comma 2 bis che prevede che “L’attività di revisione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale … tiene conto di analisi finalizzate alla
riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare
adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le
evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco”.
La disposizione ha inteso evidentemente adeguare la significatività degli
ISA e della loro applicazione ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle
attività economiche che dovrebbero essere operativi dal prossimo anno.
In particolare, è in corso il processo di revisione della classificazione Ateco3
che si concluderà con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova
classificazione Ateco 2025.
2 Si evidenzia, al riguardo, che in tale panoramica, per esaustività, sono stati inclusi anche interventi
normativi che non produco effetti diretti in termini di modifica degli adempimenti per i contribuenti.
3 La classificazione Ateco rappresenta la versione nazionale della classificazione europea delle attività
economiche NACE.
5
In virtù di tale processo, che, in linea con quanto effettuato a livello europeo
per la classificazione NACE4, comporta il riesame dell’intera struttura, la
classificazione Ateco 2025, presumibilmente, conterrà rilevanti modifiche rispetto
alla versione attualmente in vigore (ATECO 2007 aggiornamento 2022).
Tali modifiche riguarderanno sia le note esplicative relative ai codici
attività, sia i codici attività veri e propri (introduzione, soppressione e/o modifica
di codici già esistenti) interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione
(sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie).
Al riguardo, a titolo esemplificativo, si segnalano, tra gli altri, i seguenti
interventi particolarmente significativi ai fini degli ISA:
– modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio
(soppressione di alcuni codici attività a seguito della modifica del criterio
di classificazione);
– introduzione ex novo di codici attività relativi all’intermediazione nei
servizi e nel commercio al dettaglio.
Tali interventi richiederanno, infatti, per il periodo d’imposta 2024, una
revisione anticipata dei 15 ISA (di cui 14 relativi al comparto del commercio5 e 1
al comparto dei servizi6) che trovano applicazione per i codici attività interessati
da tali modifiche; pertanto, per tale annualità risultano 85 ISA interessati da
evoluzione ordinaria7 e 15 ISA interessati da evoluzione anticipata, per un totale
di 100 ISA.
La revisione anticipata dei 15 ISA già approvati, per il p.i. 2023, con DM
18 marzo 2024, si rende necessaria perché, a fronte delle modifiche apportate alla
4 Nel mese di gennaio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Europea la NACE Rev 2.1, versione aggiornata
della NACE rev. 2, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025.
5 Si tratta dei seguenti ISA: DM02U “Commercio al dettaglio di carni”; DM05U “Commercio al dettaglio
di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori”; DM06A “Commercio al dettaglio di elettrodomestici
e casalinghi”; DM08U “Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi”; DM11U
“Commercio all’ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da
costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti”; DM12U “Commercio al dettaglio di libri nuovi in
esercizi specializzati”; DM15A “Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli”; DM15B
“Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione”;
DM16U “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l’igiene personale e della casa”; DM20U
“Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio”; DM35U “Erboristerie”; DM40A
“Commercio al dettaglio di fiori e piante”; DM48U “Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici”;
DM87U “Commercio al dettaglio di altri prodotti nca”.
6 Si tratta dell’ISA DG61U “Intermediari del commercio”.
7 Si tratta degli 87 ISA approvati con DM 8 febbraio 2023, ad esclusione degli ISA CM03U “Commercio
al dettaglio ambulante” e CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e
distributori automatici” che dovrebbero essere eliminati a seguito delle citate modifiche dell’Ateco e i
relativi codici attività dovrebbero confluire in altri ISA.
6
classificazione NACE Rev. 2.1 che verranno recepite nella classificazione Ateco
2025, negli ISA del commercio al dettaglio dovranno confluire gli ISA del
commercio ambulante seguendo una logica basata sulla modalità di vendita
(all’ingrosso e al dettaglio), nell’ISA G61U dovranno, invece, essere ricomprese
tutte le forme di intermediazione dei servizi.
Infine, si evidenzia che, a seguito degli interventi derivanti dalla NACE
Rev. 2.1, gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2024 risulteranno 172
invece dei 175 in applicazione per il periodo d’imposta 2023.
1.1.2. Art. 6 – Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri
compilativi dei Modelli degli ISA
L’articolo 6 del citato decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis,
del decreto ISA, introducendo il comma 4-ter che dispone testualmente
“Nell’ottica di semplificare l’adempimento di cui al comma 4, l’Agenzia delle
entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche
mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le
informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti
direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, … sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al
contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a
disposizione dello stesso contribuente”. Viene anche previsto che “sono definiti i
dati su cui si fonda l’analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale, di cui al comma 2 ed inoltre alla eliminazione delle
informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o
dell’aggiornamento e sarà implementato l’invio di dati precompilati da parte
dell’Agenzia stessa”.
Al riguardo si può osservare che la disposizione intende, nel solco tracciato
dalla Delega, potenziare sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle
entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati
precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione
all’applicazione degli ISA.
Per il periodo d’imposta 2023, sono state introdotte alcune prime novità al
fine di avviare un percorso graduale di attuazione a tale disposizione.
In particolare, sono state rese disponibili ai contribuenti, attingendo ai dati
nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, le seguenti variabili,
utilizzate nella funzione di stima dell’indicatore elementare di affidabilità “Valore
aggiunto per addetto” dell’ISA DG37U:
7
– Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul
totale delle giornate retribuite dipendenti;
– Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale
delle giornate retribuite dipendenti.
Nello specifico, il ricorso alle banche dati INPS-UNIEMENS ha consentito
di fornire al contribuente, nell’ambito delle variabili precalcolate ISA, tali ulteriori
informazioni8, necessarie al calcolo dell’ISA DG37U, favorendo il processo di
semplificazione dell’adempimento dichiarativo ISA, previsto dal sopra richiamato
decreto.
Questo tipo di interventi ha la finalità di rendere sempre più puntuale
l’analisi svolta dagli ISA, arricchendo progressivamente la base informativa su cui
si fondano, senza però appesantire l’adempimento dichiarativo a carico dei
contribuenti.
Inoltre, sempre nell’ottica di riduzione degli adempimenti relativi alla
presentazione dei dati necessari all’applicazione degli ISA, con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 20249 è stato, altresì, approvato
un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello REDDITI 2024
e gli omologhi dati richiesti nei modelli ISA2024.
Sulla base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3 al
citato provvedimento, tali informazioni possono essere esportate dall’applicativo
RedditiOnLine all’interno del software degli ISA con un semplice sistema
informatico di precompilazione.
1.1.3. Art. 7 – Disponibilità dei programmi informatici per gli ISA
L’articolo 7 del medesimo decreto Adempimenti ha ulteriormente
modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 5-bis che
prevede, sostanzialmente, la fissazione di un termine stabilito per legge per la
pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA.
8 Le variabili “Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle
giornate retribuite dipendenti” e “Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul
totale delle giornate retribuite dipendenti” sono, al pari di tutti gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia,
visualizzabili e verificabili attraverso l’apposita sezione del software applicativo degli ISA.
In particolare, tali variabili sono modificabili dal contribuente anche se non valorizzate.
9 Si tratta del provvedimento con cui sono stati approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta
2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di
concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un
sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del
relativo adempimento dichiarativo.
8
In particolare, la norma dispone che:
? per l’anno 2024 il software “IltuoISA” venga reso disponibile entro il mese
di aprile del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli
ISA;
? a decorrere dall’anno 2025 il software “IltuoISA” venga reso disponibile
entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a
quello di applicazione degli ISA.
Al riguardo, occorre precisare che, in deroga a tale disposizione, l’articolo
38, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha previsto, per il
periodo d’imposta 2024 (ossia dall’anno 2025) che il suddetto programma
informatico relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale venga reso
disponibile entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello al quale gli stessi sono
riferibili; in altre parole il software per l’applicazione degli ISA relativi al periodo
d’imposta 2024 dovrà essere pubblicato entro il 15 aprile 2025.
1.1.4. Art. 14 – Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione
del visto di conformità
L’articolo 14 del decreto Adempimenti ha, infine, modificato il comma 11,
lettere a) e b), dell’articolo 9-bis del decreto ISA, prevedendo l’innalzamento delle
soglie su cui applicare i benefici premiali ivi previsti.
Con la modifica in parola viene, infatti, disposto che alle lettere a) e b),
dell’articolo 9-bis del citato decreto legge sono previsti i seguenti benefici:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la
compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui
relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non
superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e
all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla
prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto
per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
Al riguardo, come meglio precisato al paragrafo 5 il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2024 ha disposto una graduazione
dei predetti benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti
all’applicazione degli indici.
9
2. La revisione biennale e gli interventi straordinari sugli ISA in vigore
per il p.i. 2023
Nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle attività di
revisione degli ISA in vigore per il p.i. 2023.
Si tratta, in particolare:
? degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni
avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
? della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate
condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto delle
ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni
geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei
tassi di interesse.
2.1. La revisione biennale degli ISA
Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo
2024 sono stati approvati 88 ISA e definite le modalità di costruzione ed
applicazione degli ISA, oltre che la territorialità generale, quella del commercio e
tre territorialità specifiche.
Tali 88 ISA rappresentano le evoluzioni di altrettanti ISA già approvati con
decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 marzo 2022; la revisione
di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli
ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2023, sulla base di quanto
previsto al comma 2 dell’articolo 9 bis del decreto ISA.
2.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione
In base a quanto dispone l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il
decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 29 aprile 2024 sono
stati previsti i seguenti interventi:
a) introduzione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo
scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi
dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse,
attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica
utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;
10
b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta
per area territoriale per tener conto di situazioni di differenti vantaggi,
ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti
dell’andamento congiunturale;
d) aggiornamento delle analisi territoriali a livello Comunale a seguito
dell’istituzione di nuovi comuni e della ridenominazione di altri comuni nel
corso dell’anno 2023;
e) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale DM05U, relative
all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;
f) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale DG44U, relative
all’aggiornamento delle “aree gravitazionali”;
g) modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti
ministeriali 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024 riguardanti l’adeguamento di
alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche, a seguito
dell’entrata in vigore, per il p.i. 2023, dell’articolo 1 comma 78 Legge 30
dicembre 2023, n. 213 (adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui
all’articolo 92 del TUIR) e la modifica delle soglie di riferimento degli
indicatori di anomalia:
? “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta” (ISA
DG68U);
? “costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro” (ISA CG72U);
? “costo del carburante al litro” (ISA CG90U).
L’aggiornamento delle analisi territoriali previste al punto d) si sono rese
necessarie al fine di tenere conto della ridenominazione di alcuni comuni, avvenuta
nel corso del 2023.
3. La modulistica
Per i modelli ISA2024 risulta confermata la ormai consolidata struttura
generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono
previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione
di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati
contabili lavoro autonomo).
All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, come noto, è presente un rinvio
alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello
specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.
11
Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della
maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei
singoli modelli agevolando l’attività degli intermediari e dei professionisti
contabili.
Al riguardo vale la pena segnalare la novità presente quest’anno nel quadro
F (dati contabili impresa) che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata
in vigore, per il p.i. 2023, dell’articolo 1 comma 78 Legge 30 dicembre 2023, n.
213 che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo
92 del TUIR.
La disposizione, qualora esercitata la facoltà da parte del contribuente,
avrebbe potuto generare un’anomala applicazione degli indicatori:
– Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con
le relative rimanenze;
– Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
con le relative rimanenze;
– Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, prodotti in corso di
lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
– Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi
non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
– Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti con le relative rimanenze,
in quanto, con la modifica delle esistenze iniziali relative al periodo d’imposta in
corso al 30 settembre 2023, non verrebbe soddisfatta la condizione indicata
all’articolo 92 comma 7 del TUIR secondo cui “Le rimanenze finali di un esercizio
nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali
dell’esercizio successivo”.
Al fine di evitare l’attivazione anomala dei predetti indicatori, è stato
introdotto nel quadro F, il campo 2 del rigo F08, che consente al contribuente che
ne abbia diritto, di indicare se è stato effettuato l’adeguamento del valore delle
esistenze iniziali, per effetto delle disposizioni di cui all’art.1, commi da 78 a 84
della legge 30 dicembre 2023, n. 213; qualora venga barrata la relativa casella,
infatti, gli indicatori elencati in precedenza non verranno applicati.
4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al p.i.
2023, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere
12
all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette
“variabili precalcolate”)10.
Si osserva, in proposito, che nessun elemento di novità è stato introdotto
nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati “precalcolati” e nella loro
struttura, al fine di consentire a contribuenti e professionisti di operare con
dinamiche ormai ampiamente consolidate.
I contenuti delle variabili precalcolate11 risultano sostanzialmente ricalcare
quelli dello scorso anno12.
Anche in merito alle modalità di consultazione ed acquisizione delle
precalcolate, si evidenzia che sono state confermate, per la campagna dichiarativa
2024, le medesime modalità con cui venivano resi disponibili ai contribuenti,
ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati precalcolati nelle
annualità precedenti.
Come già evidenziato, le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei
“dati precalcolati” sono, infatti, sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti
campagne.
Al riguardo, si richiamano i chiarimenti già forniti sul tema in precedenti
documenti di prassi13.
Si segnala esclusivamente l’aggiornamento degli elementi di riscontro
relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che il soggetto delegato deve
indicare nella comunicazione telematica presentata attraverso il servizio Entratel,
10 Si ricorda che l’Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile
precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata.
Le date, in particolare, sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate al seguente percorso: Ti trovi in:
Home / Intermediari / Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe – Acquisizione dati Isa / Che cos’è.
Si segnala, altresì, che sempre sul sito istituzionale dell’Agenzia è consultabile l’“Avvertenza precalcolate
ISA2024” che fornisce, tra l’altro, indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che
ha modificato il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).
11 I dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione, per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2023, degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il medesimo periodo
d’imposta, sono individuati ed elaborati come indicato nell’allegato 95 al decreto ministeriale del 18 marzo
2024.
12 Con riferimento al contenuto delle precalcolate si segnala che, oltre alla presenza delle variabili
necessarie al calcolo del punteggio ISA, nel file xml da importare nel software applicativo degli ISA, sono
presenti due variabili precalcolate che sono utilizzate solo ai fini del calcolo della proposta di concordato
preventivo biennale e non hanno alcun effetto sulla determinazione del punteggio ISA.
Si tratta delle variabili:
– “Reddito operativo di riferimento d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e
professioni, relativo al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione”;
– “Reddito operativo di riferimento d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e
professioni, relativo a due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione”.
13 Si rimanda, in particolare, a quanto illustrato nel paragrafo “1.5.2. – I dati resi disponibili dall’Agenzia”
della Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.
13
contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura massiva dei
“dati precalcolati”.
Si ricorda che tali elementi di riscontro sono necessari a garantire l’effettivo
conferimento della delega all’intermediario.
5. Il regime premiale ISA
Come accennato nel paragrafo 1, i benefici premiali del regime ISA sono
stati aggiornati dall’articolo 14 del decreto Adempimenti.
Con tale disposizione, in particolare, è stato previsto l’incremento:
– da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non
è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito
IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto
di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro
annui;
– da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non
è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti
II.DD. e IRAP.
Al riguardo, si segnala che nella Relazione illustrativa alla norma viene
rilevato che “considerato che il comma 12 dell’articolo 9-bis oggetto di modifica
prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei
benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di
esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a
livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o
superiore a 9).”
Tanto premesso, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 22 aprile 2024, ritenuto che tale incremento delle soglie debba essere
considerato in aggiunta rispetto alle soglie precedentemente previste e non in
sostituzione, è stato previsto, in relazione ai benefici premiali di cui alle lettere a)
e b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto ISA, quanto segue:
Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-
bis del decreto
1 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del
14
visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei
crediti di importo non superiore a:
a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
nell’annualità 2024;
b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.
2 Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del
credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
3 I benefici di cui ai punti 1 e 2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, anche
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
4 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la
compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
nell’annualità 2024;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.
5 Ai medesimi contribuenti di cui al punto 4 è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del
credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
6 I benefici di cui ai punti 4 e 5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, anche
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-
bis del decreto
1 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del
visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di
15
rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti di
importo non superiore a 70.000 euro annui.
2 Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei
primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non
superiore a 70.000 euro annui.
3 I benefici di cui ai punti 1 e 2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, anche
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
4 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della
garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di
imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
5 Ai medesimi contribuenti di cui al punto 4 è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei
primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non
superiore a 50.000 euro annui.
6 I benefici di cui ai punti 4 e 5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, anche
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
Vale la pena evidenziare, inoltre, che per il p.i. 2023, con il citato
Provvedimento di aprile 2024, per quanto riguarda i benefici di cui alle lettere c),
d), e) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto ISA sono stati confermati
i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le precedenti annualità14
ispirati alla duplice esigenza:
– di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale
nel periodo di imposta di applicazione degli ISA (nel caso di specie il 2023);
– di premiare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di
affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i
punteggi ISA ottenuti nei periodi di imposta 2022 e 2023).
14 Provvedimenti del 30 aprile 2020, del 26 aprile 2021, del 27 aprile 2022 e del 27 aprile 2023.
16
Per il p.i. 2023 risulta, quindi, confermato il doppio binario in base al quale
è possibile accedere ai benefici: sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità
di applicazione dell’ISA, sia, alternativamente, conseguendo un adeguato
punteggio medio nell’anno di applicazione e in quello precedente.
In relazione a ciascun beneficio premiale, di seguito è riportato in forma
tabellare, nel dettaglio, il livello di affidabilità necessario per accedervi aggiornato
in base alle nuove soglie previste dall’articolo 14 del Decreto legislativo n. 1 del
2024.
Beneficio Riferimenti
normativi
Criterio di accesso ai benefici
basato su:
Riferimenti di
prassi
punteggio
ISA p.i. 2023
punteggio
medio ISA
pp.i. 2022 e
2023
Esonero dall’apposizione del visto
di conformità per la
compensazione di crediti per un
importo non superiore a 50.000
euro annui relativamente all’IVA e
non superiore a 20.000 euro annui
relativamente alle IIDD e all’IRAP lettera a)
articolo 9-bis
del decreto
8 8,5
CFR paragrafo
“Compensazione
imposte dirette,
Irap, Iva e
rimborso Iva”
della circolare n.
17/E del 2
agosto 2019
Esonero dall’apposizione del visto
di conformità per la
compensazione di crediti per un
importo non superiore a 70.000
euro annui relativamente all’IVA e
non superiore a 50.000 euro annui
relativamente alle IIDD e all’IRAP
9 9
Esonero dall’apposizione del visto
di conformità ovvero dalla
prestazione della garanzia per i
rimborsi dell’IVA per un importo
non superiore a 50.000 euro annui lettera b)
articolo 9-bis
del decreto
8 8,5
Esonero dall’apposizione del visto
di conformità ovvero dalla
prestazione della garanzia per i
rimborsi dell’IVA per un importo
non superiore a 70.000 euro annui
9 9
segue alla pagina successiva
17
Beneficio Riferimenti
normativi
Criterio di accesso ai benefici
basato su:
Riferimenti di
prassi
punteggio ISA
p.i. 2023
punteggio
medio ISA
pp.i. 2022 e
2023
Esclusione dell’applicazione
della disciplina delle Società
non operative
lettera c)
articolo 9-bis
del decreto
9 9
Esclusione degli
accertamenti analitico
presuntivi
lettera d)
articolo 9-bis
del decreto
8,5 9
Anticipazione di un anno dei
termini di decadenza per
l’attività di accertamento
lettera e)
articolo 9-bis
del decreto
8 ————
Esclusione della
determinazione sintetica del
reddito complessivo (a
condizione che il reddito
complessivo accertabile non
eccede di due terzi il reddito
dichiarato)
lettera f)
articolo 9-bis
del decreto
9 9
Occorre anche ricordare che, in base all’articolo 2 della legge n. 130 del 31
agosto 2022, è previsto che ai contribuenti ai quali, a seguito della applicazione
degli ISA, “sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli
ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso” è
esclusa la prestazione della garanzia laddove il ricorrente, in caso di rischio di
danno grave e irreparabile, richieda la sospensione dell’atto impugnato.
6. Ulteriori chiarimenti
A seguito di richieste di chiarimento pervenute in relazione a diversi aspetti
correlati all’applicazione degli ISA, si ritiene utile fornire, in questa sede, alcune
precisazioni.
In particolare, è stato chiesto se l’inizio nel corso del periodo d’imposta
dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall’applicazione
degli ISA.
Al riguardo, infatti, è stato fatto notare che:
18
– ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato
di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento
dell’apertura della partita IVA;
– l’inizio dell’attività agrituristica è sempre successiva all’inizio dell’attività
agricola, in quanto lo svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato
allo svolgimento in via principale di un’attività agricola e non richiede,
pertanto, l’apertura di un’autonoma partita IVA,
conseguentemente, l’inizio dell’attività agrituristica e il momento
dell’apertura della partita IVA non possono essere contestuali, di talché il
contribuente che avvia l’attività agrituristica non potrà incorrere nella causa di
esclusione dell’inizio attività perché, in virtù del principio della coincidenza di essa
con l’apertura della partita IVA, quest’ultima sarà sempre riconducibile al
momento in cui è stata aperta, in epoca precedente, la posizione per lo svolgimento
dell’attività agricola.
Al fine di fornire i necessari chiarimenti sul tema, fermo restando che lo
svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via
principale di un’attività agricola, vale la pena distinguere due ipotesi legate alla
classificazione reddituale dell’attività agricola svolta dal contribuente in
concomitanza con quella di agriturismo.
IPOTESI 1 (attività agricola che determina reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del
TUIR)
Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito agrario ai sensi
dell’art. 32 del TUIR si ritiene che l’attività di agriturismo, nell’anno in cui
quest’ultima inizia, è esclusa dall’applicazione degli ISA perché tale anno
configura quello di inizio dell’attività (agriturismo) che produce reddito d’impresa.
L’avvio dell’attività agrituristica rappresenterebbe, in questa fattispecie,
infatti, il primo periodo d’imposta di esercizio di una attività produttiva di un
reddito di impresa che si andrebbe ad aggiungere ad una preesistente attività
produttiva di un reddito agrario.
IPOTESI 2 (attività agricola che determina reddito d’impresa)
Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito d’impresa,
ricordando che gli ISA sono applicati all’attività prevalente, è possibile individuare
le seguenti ipotesi:
– nel caso in cui il reddito, seppur d’impresa, è determinato catastalmente, gli
ISA non si applicano, come di consueto, né all’attività agricola né a quella
19
di agriturismo (causa di esclusione per reddito determinato
forfetariamente);
– nel caso in cui il reddito è determinato analiticamente, il soggetto è
eventualmente tenuto all’applicazione degli ISA all’attività agricola, in
quanto attività prevalente. In questo caso, pertanto, andandosi ad
aggiungere una attività complementare a quella prevalente già esercitata,
non ricorrerebbe l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio attività.
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente
20
Appendice
(Rassegna normativa e prassi di riferimento)
Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali riferimenti di normativa e
prassi in materia di ISA accompagnati da una sintetica descrizione del relativo
contenuto con la finalità di agevolare, quanto più possibile, la consultazione della
documentazione relativa a tale strumento di compliance fiscale15.
Riferimento Contenuto
DL n. 50 del 24 aprile
2017 (Decreto)
Art. 9-bis disciplina degli ISA
DM 23 marzo 2018 Approvazione degli ISA e delle territorialità specifiche.
DM 28 dicembre 2018 Approvazione degli ISA e delle territorialità specifiche.
Provvedimento del 30
gennaio 2019
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli ISA per i periodi di imposta 2018 e 2019 e
approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
utilizzare per il periodo di imposta 2018.
Provvedimento del 30
gennaio 2019
Programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a
partire dal periodo d’imposta 2019.
Provvedimento del 15
febbraio 2019
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA e di modifiche al
provvedimento 30 gennaio 2019.
DM 27 febbraio 2019 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d’imposta 2018.
Provvedimento del 10
maggio 2019
Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31
dicembre 2018 degli ISA e approvazione delle modifiche
al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente
modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
15 Si ricorda che tale documentazione è consultabile nella pagina relativa agli ISA presente sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:
Home / Schede informative e servizi / Dichiarazioni ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Normativa, prassi
e giurisprudenza.
21
telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30
gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica
da utilizzare per il p.i. 2018.
Provvedimento del 4
giugno 2019
Modifiche al provvedimento del 10 maggio 2019 e del
30 gennaio 2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate .
Risoluzione n. 64 del 28
giugno 2019
ISA – Proroga dei versamenti.
Risoluzione n.71 del 1
agosto 2019
Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione
Circolare n. 17 del 2
agosto 2019
ISA – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti.
DM 9 agosto 2019 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d’imposta 2018.
Circolare n. 20 del 9
settembre 2019
ISA – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiarimenti in
risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di
categoria e ordini professionali.
DL n. 124 del 26 ottobre
2019
Art. 58 – Quota versamenti in acconto (soggetti ISA)
DM 24 dicembre 2019 Approvazione degli ISA.
Provvedimento del 31
gennaio 2020
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli ISA per il periodo di imposta 2020, approvazione
di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità
per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2019 e programma delle elaborazioni degli ISA
applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.
Interpello – Risposta n.
31 del 6 febbraio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio
2000, n. 212 – ISA – dichiarazione tardiva – fruizione
benefici di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L.
n. 50 del 2017.
Provvedimento del 14
febbraio 2020
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2019.
DM 28 febbraio 2020 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d’imposta 2019.
22
Provvedimento del 1
aprile 2020
Approvazione delle specifiche tecniche per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2019.
Circolare n. 8 del 3
aprile 2020
Paragrafo 1.13: Ritenute compensi lavoro
autonomo/provvigioni.
Paragrafo 1.15: Sospensione dei versamenti in relazione
a determinate tipologie di contribuenti per le quali è
prevista la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno
precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.
Provvedimento del 30
aprile 2020
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui
sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
11 dell’articolo 9-bis del decreto e approvazione delle
modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 e 1 aprile
2020.
DL n. 34 del 19 maggio
2020 (Decreto Rilancio)
Articolo 148 recante “Modifiche alla disciplina degli
indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”.
Circolare n. 16 del 16
giugno 2020
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta
2019
DPCM del 27 giugno
2020
Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei
contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
DL n. 104 del 14 agosto
2020
Articolo 98 recante “Proroga del termine di versamento
del secondo acconto per i soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale”
DL n. 149 del 9
novembre 2020
Articolo 6 recante “Estensione proroga del termine di
versamento del secondo acconto per i soggetti che
applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale”
Provvedimento del 28
gennaio 2021
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli ISA per il periodo di imposta 2021, approvazione
di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità
per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2020 e programma delle elaborazioni degli ISA
applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021
23
DM del 2 febbraio 2021 Approvazione di modifiche ISA applicabili al periodo
d’imposta 2020
DM del 2 febbraio 2021 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei
servizi, del commercio e delle attività professionali e di
approvazione delle territorialità specifiche.
Periodo d’imposta 2020.
Provvedimento del 15
febbraio 2021
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2020
Provvedimento del 23
aprile 2021
Approvazione delle specifiche tecniche per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2020
Provvedimento del 26
aprile 2021
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui
sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96
DM del 30 aprile 2021 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d’imposta 2020.
Circolare n. 4 del 7
maggio 2021
Limitatamente al paragrafo 1.2.1 – Le attività di
promozione della compliance riguardante la campagna
informativa finalizzata a portare a conoscenza di
imprese e lavoratori autonomi cui si applicano gli ISA
l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze,
riscontrati nei relativi modelli dichiarativi presentati per
i periodi d’imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il
ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta
2020
Provvedimenti del 20
luglio 2021 e del 15
novembre 2021
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti
all’applicazione degli ISA o dei loro intermediari,
elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più
avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e
l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi
rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare
gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli
obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle
24
basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo
1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190
Provvedimento del 31
gennaio 2022
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli ISA per il periodo di imposta 2022, approvazione
di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità
per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2021 e programma delle elaborazioni degli ISA
applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022
Provvedimento del 15
febbraio 2022
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2021
DM del 21 marzo 2022 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
dei comparti delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di
approvazione delle territorialità specifiche.
Periodo d’imposta 2021
Provvedimento del 21
aprile 2022
Approvazione delle specifiche tecniche per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2021
Provvedimento del 27
aprile 2022
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui
sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96
DM del 29 aprile 2022 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d’imposta 2021.
DL n. 73 del 21 giugno
2022
(Decreto
semplificazioni fiscali)
Articolo 9 recante “Abrogazione disciplina delle
società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES
di cui all’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7”
Articolo 11 recante “Rinvio dei termini per
l’approvazione della modulistica dichiarativa”
Articolo 24 recante “Disposizioni in materia di indici
sintetici di affidabilità fiscale”
25
L n. 130 del 31 agosto
2022
Articolo 2 recante “Ulteriori effetti premiali per i
soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di
affidabilità fiscale”
Provvedimento del 23
giugno 2022
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti
all’applicazione degli ISA o dei loro intermediari,
elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e
più avanzate forme di comunicazione tra il
contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in
termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali,
finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare
l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili –
disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da
634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Circolare n. 18 del 25
maggio 2022
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo
d’imposta 2021
Provvedimento del 30
gennaio 2023
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo
di imposta 2023, individuazione delle modalità per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale
applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023
Provvedimento del 24
febbraio 2023
Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, da
utilizzare per il periodo di imposta 2022
DM del 8 febbraio 2023 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei
servizi, del commercio e delle attività professionali e di
approvazione delle territorialità specifiche.
Periodo d’imposta 2022.
Provvedimento del 28
febbraio 2023
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2022
Provvedimento del 23
marzo 2023
Approvazione delle specifiche tecniche per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
26
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2022
Provvedimento del 27
aprile 2023
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui
sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96
DM del 28 aprile 2023 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d’imposta 2022.
Circolare n. 12 del 1°
giugno 2023
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo
d’imposta 2022
D Lgs n. 1 del 8 gennaio
2024
(Decreto
Adempimenti).
Razionalizzazione e semplificazione delle norme in
materia di adempimenti tributari.
Provvedimento del 29
gennaio 2024
Individuazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma
delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità
fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2024
Provvedimento del 28
febbraio 2024
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale per il p.i. 2023 e dei dati rilevanti ai fini della
elaborazione della proposta di concordato preventivo
biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e della
relativa accettazione
Provvedimento del 28
febbraio 2024
Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il
periodo di imposta 2023, del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini della
elaborazione della proposta di concordato preventivo
biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la
relativa accettazione, di un sistema di importazione
dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai
fini della semplificazione del relativo adempimento
dichiarativo
27
DM del 18 marzo 2024
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale relativi ad attività economiche dei comparti
delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali per il periodo d’imposta 2023
Provvedimento del 12
aprile 2024
Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli
ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2023 e della elaborazione della proposta di
concordato preventivo biennale per i periodi
d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative
specifiche tecniche
Provvedimento del 22
aprile 2024
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023,
cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.
DM del 29 aprile 2024 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d’imposta 2023.